L. 29/1979 (link)
Parliamo di "contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti"Art. 2
"il lavoratore" ... "puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda" ... "di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare."
" La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento."
"La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (link), necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente."
(articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338: "Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.")
"Il pagamento della somma di cui al comma precedente, puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, [c.ca 2,5 anni !!!] con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento."
"Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS."
"Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu' favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali."
Art. 4
"Le facolta' di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa."
Art. 5 - TEMPISTICHE
Tempi massimi: 180gg !"Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonche' il prospetto delle possibili rateizzazioni.
Ove la relativa somma non
sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime
tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata
entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo
2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle
facolta' di cui agli articoli 1 e 2.
Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione"
Elementi di base:
Sistemi previdenziali
- previdenza obbligatoria / complementare
- criterio retributivo / contributivo